Esercizio del diritto di voto a domicilio da parte di elettori affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l´allontanamento dall’abitazione
(legge 27 gennaio 2006 n. 22; legge 7 maggio 2009 n. 46)
disposizioni attuative per il referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. n.1 del 3 gennaio 2006, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 23 e modificato con legge n. 46 del 7 maggio 2009, che ai primi quattro commi testualmente dispone:
Art. 1
“Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali”
- Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore;
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e delle Consultazioni Referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle Province ed ei Consigli Provinciali, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.
- Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, (allegandovi copia della tessera elettorale);
b) un certificato medico, rilasciato dal Funzionario Medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
3 bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3 lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi;
- Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto di voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b) attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto;
RENDE NOTO
che gli elettori interessati dovranno presentare la prescritta dichiarazione entro lunedì 14 novembre 2016, preferibilmente su modello da ritirare presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.cinisi.pa.it.
L’Ufficio elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti, per eventuali informazioni telefoniche chiamare al numero
091 8610206.
Il Sindaco di Cinisi
f.to Avv. Gianni Palazzolo
Allegati
Ultimo aggiornamento
4 Novembre 2016, 17:09