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ACCESSO CIVICO E  ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:

Segretario Generale: Dott.ssa Micalizzi Maria Giovanna
Tel. 091.8610202
Email : segretario@www.b152.it
pec istituzionale : cinisi@sicurezzapostale.it

RESPONSABILI  ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)

RESP.  I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE

Dott.ssa Caterina Palazzolo

Tel. 091 8610243

email: palazzolo.caterina@www.b152.it

pec cinisi@sicurezzapostale.it

RESP. II SETTORE SERVIZI A RETE

Ing. Salvatore Zerillo

Tel. 091 8610308

email: salvatorezerillo@www.b152.it

pec cinisi@sicurezzapostale.it

RESP. III SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Geom. Vincenzo Evola

Tel. 091 8610233

email: lavoripubblici@www.b152.it

pec cinisi@sicurezzapostale.it

RESP. IV Settore Urbanistica -Edilizia – Sanatoria – Abusivismo – SUAP

Ing. Emanuele Lo Biundo

Tel. 091 8610307

email: urbanistica@comune.cinisi.pa

pec cinisi@sicurezzapostale.it

RESPV SETTORE BILANCIO FINANZA E PROGRAMMAZIONE

Dott.ssa Pierina Vitale

Tel. 091 8610237

email: vitalepierina@www.b152.it

pec cinisi@sicurezzapostale.it

RESP. VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Com.te Castrenze Ganci

Cell. 335 7299 081

email: poliziamunicipale@www.b152.it

Centralino Comando 091 8664426

pec: poliziamunicipale.cinisi@sicurezzapostale.it

pec cinisi@sicurezzapostale.it

URP – Ufficio Relazioni con il pubblico

Agrusa Nicoletta 

Tel. 091 8610247 

Email urp@www.b152.it

pec cinisi@sicurezzapostale.it





Che cos’è l’accesso civico?

L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art.5,D.Lgs.33/2013).
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza delle struttura.

  • L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
  • L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.

Modulistica e normativa di riferimento

In questa pagina sono disponibili i moduli (in formato editabile) da compilare e firmare e la normativa di riferimento. Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta attraverso il modulo scaricabile, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

Art. 5     (Accesso civico a dati e documenti).

((1. L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo  alle

pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o

dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul

perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle

risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito

pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’  sottoposto

ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del

richiedente. L’istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le

informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.

L’istanza  puo’  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le

modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e

successive modificazioni, ed e’ presentata  alternativamente  ad  uno

dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione  nella  sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza, ove l’istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente

decreto.

4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o

cartaceo e’ gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente

sostenuto e documentato dall’amministrazione per la  riproduzione  su

supporti materiali.

5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,

l’amministrazione cui e’ indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se

individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell’articolo  5-bis,

comma 2, e’ tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio

di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via

telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di

comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della

comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A

decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui

al  comma  6  e’   sospeso   fino   all’eventuale   opposizione   dei

controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con

provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla

presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli

eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,

l’amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al

richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui

l’istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di

pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a

pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e

a comunicare al richiedente l’avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,

indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di

accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante

l’opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata

indifferibilita’,   l’amministrazione   ne   da’   comunicazione   al

controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i

documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione

della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il

rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono  essere

motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall’articolo

5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza puo’ chiedere agli uffici della relativa  amministrazione

informazioni sull’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di  mancata

risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo’

presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione

della corruzione e della trasparenza, di  cui  all’articolo  43,  che

decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.

Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli interessi  di

cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile

provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il

quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione

del provvedimento da parte del responsabile  e’  sospeso,  fino  alla

ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non

superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione

dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,

avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e

della trasparenza, il richiedente puo’ proporre ricorso al  Tribunale

amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116  del  Codice  del

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,

n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o

degli enti locali, il richiedente puo’ altresi’ presentare ricorso al

difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.

Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e’

attribuita al difensore civico competente per  l’ambito  territoriale

immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi’   notificato

all’amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia

entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore

civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa

il richiedente  e  lo  comunica  all’amministrazione  competente.  Se

questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni

dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l’accesso

e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso  si  sia  rivolto  al

difensore civico, il termine di cui all’articolo 116,  comma  1,  del

Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,

da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza  al  difensore

civico. Se l’accesso e’ stato  negato  o  differito  a  tutela  degli

interessi  di  cui  all’articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il

difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei

dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci

giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,

il termine per la pronuncia  del  difensore  e’  sospeso,  fino  alla

ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non

superiore ai predetti dieci giorni.

9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il

controinteressato puo’ presentare richiesta di riesame ai  sensi  del

comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma

8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,

informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai

sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della

corruzione  e  della  trasparenza  ha  l’obbligo  di  effettuare   la

segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo

II, nonche’ le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste

dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.))

Ultimo aggiornamento

7 Settembre 2023, 12:47