Piano Comunale Amianto

PREMESSA     (Piano Amianto Comunale in .pdf)
La redazione del presente “PIANO COMUNALE AMIANTO” per il Comune di CINISI,viene redatta secondo le Linee Guida di cui alla Circolare Presidenziale 22 luglio 2015, pubblicata nella GURS n. 32 – Parte I- del 7 agosto 2015, relativa alla L.R. 29 aprile 2014, n. 10 – “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti
dall’amianto.
Il Piano è finalizzato alla concreta ed efficace attuazione, in ambito territoriale, di tutte le misure previste dalla vigente normativa con l’obiettivo di prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione e decontaminazione da fibre di amianto.
Il piano va adottato dal Consiglio Comunale ed, entro 30 giorni dall’adozione, va trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile.
La legge n. 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale”, all’art.20 ha previsto l’effettuazione del censimento dell’amianto e degli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio nazionale, demandando ad un successivo decreto:

a) i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;
c) le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.

Il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 93 del 23 marzo 2001” confermava (art. 1) i compiti relativi alla realizzazione della mappatura, già attribuiti alle Regioni.
La legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” fornisce indicazioni per l’adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra la procedure di competenza dei rami dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA, delle ASP e degli enti locali.
Il ruolo dei comuni, in particolare mediante il censimento su base locale dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e finalizzato alla sua progressiva rimozione, è di fondamentale importanza per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto.
Per conseguire tale risultato i comuni, ai sensi dell’art. 4, c.1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, debbono dotarsi di un “PIANO COMUNALE AMIANTO”.
Con l’introduzione della Circolare Presidenza 22 luglio 2015 vengono rese note le Linee Guida PER LA REDAZIONE DEL ”PIANO COMUNALE AMIANTO” (Legge regionale n. 10 – 2014 – art. 4, c.1, lettera b). Gli elementi salienti delle linee guida, al fine di prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, riguardano:

– GLI OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO;
– IL CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO;
– L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E SANZIONI;
– IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E DI BONIFICA DEI
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA).

Con l’introduzione del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n.059 del 17 marzo 2016, viene istituito in Sicilia il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto, in cui viene anche specificato che l’iscrizione al registro avviene tramite l’allegato I delle Linee Guida per la corretta acquisizione relative alla Mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto. Con l’introduzione della LEGGE n. 8 del 17 maggio 2016, all’art.29 vengono disposte delle modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di Piano comunale amianto e monitoraggio del rischio amianto.
Si riporta il testo integrale delle modifiche introdotte agli artt. 4 e 5 della L.R. n.10/2014
Art.4, comma1, lettera b) entro 60 giorni dall’emanazione del nuovo “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, la definizione e notifica delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del “Piano comunale amianto” finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi “dall’adozione del Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”ad adottare il proprio “Piano comunale amianto” che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;
Art.5, comma 3 Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dall’adozione del Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
Nello specifico, pertanto, le modifiche riguardano:

  1.  i tempi di adozione del Piano Comunale Amianto da parte dei comuni entro mesi 3 dall’adozione da parte della Regione Siciliana del “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” con contestuale trasmissione del Piano all’Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile entro i 30 giorni successivi all’adozione del Piano
    Comunale Amianto in Consiglio Comunale;
  2.  l’obbligo sull’invio della comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente, per tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, entro 120 giorni dall’adozione del Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, con l’indicazione di tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
  • RIFERIMENTI LEGISLATIVI
    Per la redazione del Piano Comunale Amianto del Comune di CINISI si è fatto
    riferimento alla seguente normativa:
    – Legge n. 257 del 27 marzo 1992;
    – D.P.R. 8 agosto 1994;
    – D.M. 6 settembre 1994;
    – Decreto presidenziale Regione siciliana 27 dicembre 1995;
    – Decreto Ministeriale 20 agosto 1999;
    – Legge n. 93 del 23 marzo 2001;
    – D.M. n. 101 del 18 marzo 2003;
    – Documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie
    autonome in data 29 luglio 2004;
    – D.M. 10 novembre 2011;
    – L.R. n. 10 del 29 aprile 2014;
    – Circolare Presidenza 22 luglio 2015;
    – Circolare Presidenza 14 gennaio 2016;
    – Decreto Presidenza 17 marzo 2016;
    – L.R. n.8 del 17 maggio 2016, art.29.

Allegati

Ultimo aggiornamento

1 Giugno 2017, 08:51