Altri contenuti – Accesso civico
ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:
Segretario Generale: Dott.ssa Micalizzi Maria Giovanna
Tel. 091.8610202
Email : segretario@www.b152.it
pec istituzionale : cinisi@sicurezzapostale.it
RESPONSABILI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)
RESP. I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE
Dott.ssa Caterina Palazzolo
Tel. 091 8610243
email: palazzolo.caterina@www.b152.it
pec cinisi@sicurezzapostale.it
RESP. II SETTORE SERVIZI A RETE
Ing. Salvatore Zerillo
Tel. 091 8610308
email: salvatorezerillo@www.b152.it
pec cinisi@sicurezzapostale.it
RESP. III SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Geom. Vincenzo Evola
Tel. 091 8610233
email: lavoripubblici@www.b152.it
pec cinisi@sicurezzapostale.it
RESP. IV Settore Urbanistica -Edilizia – Sanatoria – Abusivismo – SUAP
Ing. Emanuele Lo Biundo
Tel. 091 8610307
email: urbanistica@comune.cinisi.pa
pec cinisi@sicurezzapostale.it
RESP. V SETTORE BILANCIO FINANZA E PROGRAMMAZIONE
Dott.ssa Pierina Vitale
Tel. 091 8610237
email: vitalepierina@www.b152.it
pec cinisi@sicurezzapostale.it
RESP. VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Com.te Castrenze Ganci
Cell. 335 7299 081
email: poliziamunicipale@www.b152.it
Centralino Comando 091 8664426
pec: poliziamunicipale.cinisi@sicurezzapostale.it
pec cinisi@sicurezzapostale.it
URP – Ufficio Relazioni con il pubblico
Agrusa Nicoletta
Tel. 091 8610247
Email urp@www.b152.it
pec cinisi@sicurezzapostale.it
Che cos’è l’accesso civico?
L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art.5,D.Lgs.33/2013).
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza delle struttura.
- L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
- L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.
Modulistica e normativa di riferimento
In questa pagina sono disponibili i moduli (in formato editabile) da compilare e firmare e la normativa di riferimento. Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta attraverso il modulo scaricabile, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti).
((1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza puo’ essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed e’ presentata alternativamente ad uno
dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo e’ gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l’amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis,
comma 2, e’ tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al comma 6 e’ sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui
l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di
accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilita’, l’amministrazione ne da’ comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza puo’ chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull’esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo’
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione
del provvedimento da parte del responsabile e’ sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo’ proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o
degli enti locali, il richiedente puo’ altresi’ presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e’
attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi’ notificato
all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa
il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso
e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore
civico. Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore e’ sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato puo’ presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche’ le diverse forme di accesso degli interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.))
Allegati
Ultimo aggiornamento
7 Settembre 2023, 12:47